1. Il soggetto ospitante contatta il Centro di mediazione lavoro territorialmente competente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per dare avvio al progetto di tirocinio. In caso positivo lo stesso soggetto ospitante o il consulente del lavoro o in sua vece l‘associazione di categoria, richiede l’autorizzazione in via telematica tramite l’applicazione web ProPraktika. Una volta inserito, il progetto di tirocinio viene valutato e il soggetto ospitante riceve la notifica di approvazione o di rigetto.
2. Il progetto di tirocinio approvato digitalmente acquista piena efficacia dal momento in cui è sottoscritto da tutte le parti. A tal fine il soggetto ospitante deve stamparlo e farlo sottoscrivere. In caso di tirocinante minorenne è necessaria la firma degli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Il tirocinio approvato è soggetto a comunicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente tramite ProPraktika o tramite ProNotel2, l’applicazione web provinciale per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro, o tramite altro sistema regionale. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l’avvenuta comunicazione.
4. Il soggetto ospitante deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e collocamento mirato.
5. Il soggetto ospitante deve corrispondere alla tirocinante o al tirocinante un’indennità di partecipazione mensile non inferiore a 450 euro lordi. Tale indennità e le eventuali altre agevolazioni (ad esempio: mensa aziendale, rimborso costi di viaggio ecc.) devono essere debitamente indicate nel progetto di tirocinio al momento dell’inserimento dello stesso in ProPraktika. Il soggetto ospitante deve corrispondere l’indennità di partecipazione pattuita indipendentemente dalla concessione o meno del contributo provinciale previsto ai sensi dell’articolo 7. In caso di assenza, malattia o interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante può ridurre l’indennità di partecipazione in rapporto all’effettiva presenza della o del tirocinante.
6. Le tirocinanti e i tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito o altro sussidio possono ricevere dal soggetto ospitante l’indennità di partecipazione, in quanto cumulabile con l’ammortizzatore sociale percepito.
7. Il soggetto ospitante deve provvedere alla copertura assicurativa della tirocinante o del tirocinante contro gli infortuni (presso l’INAIL) nonché per la responsabilità civile verso terzi. In caso di infortunio durante il tirocinio il soggetto ospitante deve comunicare l’evento all’INAIL, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, alla persona incaricata di supervisionare il tirocinio presso la Ripartizione Lavoro, alla compagnia assicurativa per la responsabilità civile e all’autorità competente in materia di sicurezza pubblica (Questura o Comune).
8. Il soggetto ospitante fornisce alle tirocinanti e ai tirocinanti la prevista informazione e formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. Le visite mediche sono obbligatorie se espressamente previste ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto legislativo.
9. Durante lo svolgimento del tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti sono affiancati da un tutor, ovvero una persona di riferimento, designata dal soggetto ospitante, che li assiste nella fase di inserimento, assegna loro le attività previste dal progetto di tirocinio e alla quale possono rivolgersi in caso di difficoltà. Contestualmente all’autorizzazione al tirocinio, la Ripartizione Lavoro incarica una sua funzionaria o a un suo funzionario della supervisione del tirocinio ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto dei criteri vigenti.
10. Il soggetto che ha in atto procedure di cassa integrazione o contratti di solidarietà di tipo A, può richiedere progetti di tirocinio solo se questi non prevedono profili professionali equivalenti a quelli dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa. Non può ospitare tirocinanti, il soggetto che prevede nel progetto di tirocinio attività equivalenti a quelle per cui ha effettuato nei 12 mesi precedenti le seguenti tipologie di licenziamento:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
b) licenziamento per superamento del periodo di comporto,
c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova,
d) licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo nonostante l’acquisizione della qualifica.
Non possono essere attivati tirocini in caso di procedure concorsuali in corso a carico del soggetto che intende ospitarli, fatta eccezione per i casi in cui vi siano accordi aziendali.
11. Il tirocinio non può essere approvato se finalizzato a sostituire lavoratrici o lavoratori che usufruiscono di un periodo di ferie o malattia, del congedo parentale o che si astengono dal lavoro per sciopero.
12. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige una relazione sullo svolgimento dello stesso indicando le competenze acquisite dalla tirocinante o dal tirocinante. L’attestazione dell’avvenuto tirocinio è rilasciata solo se è stato svolto almeno il 70% delle ore di tirocinio previste.