1. I soggetti ospitanti privati possono ottenere, previa richiesta all’Ufficio Servizio lavoro, un contributo a parziale copertura dell’indennità di partecipazione, e in ogni caso esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria.
2. Il contributo è concesso per un importo pari all‘80% dell’indennità di partecipazione pagata alla tirocinante o al tirocinante e fino all’importo massimo di 400 euro mensili.
3. Requisito per l’ottenimento del contributo è l’assunzione della tirocinante o del tirocinante al termine del tirocinio, con contratto di lavoro subordinato, esclusi i contratti di lavoro intermittente, per almeno sei mesi. Nel caso di soggetti ospitanti che offrono lavoro stagionale, l’assunzione deve avvenire al più tardi nella stagione successiva e il periodo minimo di 6 mesi può essere raggiunto anche cumulando due rapporti di lavoro in stagioni con secutive.
4. In caso di mancato raggiungimento della durata minima del rapporto di lavoro successivo al tirocinio, il contributo non viene erogato, indipendentemente dalle cause.
5. La domanda di contributo deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio.
6. Il contributo è concesso dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione Lavoro.