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1. di ritenere meritevoli di accoglimento le richieste di modifica e di correggere e integrare la propria deliberazione del 03.07.2018 n. 657 come segue:
a. la locuzione “prestazione prenotata” deve essere interpretata nel senso di indicare ciascun appuntamento, indipendentemente dal numero di prestazioni del nomenclatore provinciale codificate per l’appuntamento stesso. Le prestazioni che sebbene prenotate contestualmente vengano erogate in momenti differenti non possono essere intese come unico appuntamento. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato alternativamente dalla unicità della prestazione ovvero dalla contestualità dell’erogazione di più prestazioni.
Fanno eccezione alla suddetta definizione le prestazioni a ciclo le quali, nonostante non possano essere erogate contestualmente, non perdono per ciò solo il carattere di unicità. In ragione delle particolari caratteristiche proprie di quest’ultima categoria, la disciplina dettata dalla delibera 657/2018 - come modificata dal presente provvedimento - verrà applicata solo al primo appuntamento.
b. (soppresso con delibera n. 543 del 25.06.2019)
c. Sono escluse dall’applicazione della sanzione amministrativa le seguenti tipologie:
• prestazioni ambulatoriali erogate nei servizi territoriali con presa in carico del paziente: servizi per le dipendenze (SERD), servizi psicologici, centri di salute mentale, servizio pneumologico, servizi di cure palliative;
• prestazioni ambulatoriali erogate nei servizi psichiatrici ospedalieri e territoriali, ivi inclusa la neuropsichiatria infantile e dell’età adolescenziale (NPIA);
• prestazioni afferenti le malattie infettive erogate negli ambulatori ospedalieri e territoriali;
• prestazioni ambulatoriali riferite a pazienti in carico per terapie chemio e radioterapiche;
• prestazioni erogate su richiesta di organi istituzionali, quali Tribunale, Carcere, etc.;
• prestazioni erogate al domicilio o in modalità telemedicina.
d. Il motivo di giustificazione “lutto familiare fino al quarto grado di parentela, decesso del coniuge o del convivente di fatto nei quattro giorni che precedono l’appuntamento, documentato da relativo certificato di morte” viene sostituito come segue: “lutto familiare fino al secondo grado di parentela, decesso del coniuge o del convivente di fatto nei quattro giorni che precedono l’appuntamento, documentato da relativo certificato di morte”:
2. La presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Ripartizione Salute.