...omissis…
1. Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 27, comma 3 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nei comuni e nelle frazioni indicati nell’allegato A della presente delibera, il 100 per cento delle abitazioni nuove o trasformate deve essere, convenzionato e occupato ai sensi dell’articolo 79 della stessa legge.
2. L’allegato A costituisce parte integrante della presente delibera.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.