1. I/Le docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale o con orario ridotto chiamati a svolgere la funzione di membro nelle commissioni dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa secondo l’orario e le modalità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. A tali docenti viene corrisposto per il periodo di effettiva partecipazione agli esami, ovvero dal giorno della conferenza plenaria fino all’ultimo giorno delle attività di esame, lo stesso trattamento economico del personale insegnante a tempo pieno. La nomina costituisce titolo giuridico per la corresponsione al personale docente interessato del trattamento economico del personale a tempo pieno. Non è prevista la stipulazione di un apposito contratto individuale di lavoro.
2. Al personale insegnante impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (componenti delle commissioni che, nel corso degli esami siano impossibilitati allo svolgimento dell’incarico per gravi, eccezionali e documentati motivi e personale nominato in sostituzione di commissari assenti) i compensi e le indennità forfettarie vanno corrisposte in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame.
3. Ai/Alle docenti per l’integrazione, che sono impiegati negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado viene corrisposta l’indennità forfettaria prevista per i membri interni della commissione.
3-bis Ai/Alle docenti conversatori di lingua francese, già impiegati durante l’anno scolastico nei corsi linguistici progetto EsaBac, che sono impiegati anche negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, viene corrisposta l’indennità forfettaria prevista per i membri interni delle commissioni d’esame.
4. Il pagamento dei compensi e delle indennità forfettarie spettanti al personale in servizio (personale docente delle scuole a carattere statale nonché personale docente delle scuole professionali provinciali) è effettuata dall’ufficio stipendi.
5. L’impegno e la liquidazione dei compensi e delle indennità forfettarie spettanti ai membri di commissione hanno la sede di servizio e la residenza fuori dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ai membri di commissione non in servizio presso l’amministrazione provinciale, sono effettuati dalle rispettive Intendenze scolastiche.
6. Al personale docente delle scuole paritarie spettano gli stessi compensi e le stesse indennità forfettarie previste per il personale in servizio. Il pagamento dei relativi compensi e delle relative indennità forfettarie è effettuata dalla rispettiva scuola paritaria. I costi sostenuti dalle scuole paritarie per il pagamento dei predetti compensi e indennità forfettarie vengono successivamente rimborsati dalle rispettive Intendenze scolastiche.