Pubblicata nel B.U. 31 marzo 1992, n. 14.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo "Teatro Stabile di Bolzano", con sede in Bolzano, riconoscendolo quale struttura culturale di interesse provinciale.
(2) Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia.
(3) Il Presidente della giunta provinciale, o suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo dell'ente ed in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Egli è inoltre autorizzato a consentire, in nome e per conto della Provincia, variazioni allo statuto che venissero richieste dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale sociale ed agli oneri di gestione dell'ente, in proporzione alla propria rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, e comunque nella misura stabilita dallo statuto dell'ente.
(2) La Giunta provinciale, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente finanziamenti a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità statutarie. Tali finanziamenti sono erogati prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato gratuito, locali, attrezzature e arredamenti, oppure a concedere appositi finanziamenti. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.