Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
(1) La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una istituzione di diritto privato, per la gestione nella città di Merano del teatro comunale e del Kurhaus e delle relative pertinenze.
(2) La partecipazione della Provincia è subordinata al fatto che nello statuto dell'istituzione sia prevista un'adeguata rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e di controllo.
(3) Il Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad approvare l'atto costitutivo e lo statuto dell'istituzione, nonché le sue eventuali modifiche.
(1) La quota di partecipazione agli oneri di gestione dell'istituzione di cui all'articolo 1, a carico della Provincia, non può essere superiore alla somma delle quote a carico degli altri enti associati, e nei limiti comunque degli stanziamenti nel bilancio provinciale.
(2) Con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'istituzione, la Giunta provinciale approva la quota di partecipazione a suo carico. Tale quota è erogata prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dal testo unico delle leggi provinciali sulla cultura, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1988, n. 30, e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.
(1) È abrogata la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.