Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
(1)(2)(3)(4)2)
(5) Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.
(6) Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale può ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.
(1) Per la concessione dei mutui e dei prestiti partecipativi, è istituito presso l’amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.
(2) La gestione dei mutui e dei prestiti partecipativi concessi sul fondo di rotazione può essere affidata a istituti e aziende di credito o a enti a totale partecipazione pubblica che abbiano per statuto la promozione dell’innovazione delle imprese sul territorio provinciale.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui e dei prestiti, i tempi massimi per l’erogazione degli stessi e dei finanziamenti a essi connessi nonché il compenso per il servizio, le garanzie richieste, l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.3)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 49, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
Omissis.