(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un servizio di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, che prevede in particolare:
- a) l' allestimento e la gestione di uno o più centri operativi di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della giornata;
- b) la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di un apparecchio idoneo a far prevenire al centro operativo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l' allarme stesso.
(2) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo, dando la precedenza agli utenti in età avanzata o che per la gravità dell'handicap sono fortemente dipendenti dall'aiuto di terzi. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) Il servizio può essere attivato direttamente dall'amministrazione provinciale o tramite enti, associazioni o imprese specializzate.
(4) Spetta agli enti gestori dei servizi sociali che prestano servizio di assistenza domiciliare esercitare, per delega della Provincia, le seguenti funzioni:
- a) decidere sulle domande di accesso al servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 2;
- b) segnalare ai competenti centri il nominativo degli utenti ammessi al servizio e vigilare sulla regolarità della gestione e dell' uso del servizio stesso;
- c) riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio.
(5) La Giunta provinciale è autorizzata a fissare, a carico dell'utente del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la corresponsione di un contributo mensile non superiore a lire 150.000 per l'uso del servizio, tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti. Tale importo comprende anche il costo dell'allacciamento al servizio.
(6) Gli oneri di allestimento e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo sono a carico della Provincia, mentre quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 sono a carico degli enti gestori dei servizi sociali di assistenza domiciliare, che vi fanno fronte con i fondi loro assegnati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 30 articolo aprile 1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.