(1) La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare e gestire, in proprio ovvero a sostegno di iniziative di enti o privati, un centro di addestramento con caratteristiche adatte all'esercitazione alla guida in situazione di emergenza.
(2) L'utilizzo del centro è riservato agli autisti dei veicoli in dotazione agli enti e organismi esercenti localmente servizi di interesse pubblico, di pronto intervento e di soccorso, nonché agli utenti privati interessati, purché abilitati alla guida.
(3) L'attività del centro si esplica attraverso la conduzione di specifici corsi di specializzazione e di perfezionamento alla guida, comprendente l'assistenza tecnica e logistica agli allievi per la durata dei corsi.
(4) Le modalità di realizzazione e di gestione del centro sono definite con regolamento di esecuzione.
(5) Qualora la realizzazione di opere ai sensi dell'articolo 2 e del presente articolo si protragga per più esercizi, può essere autorizzata con legge finanziaria l'assunzione di impegni per l'intera somma stanziata a carico di più esercizi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.2)