(1) In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.
(3) Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.
(4) La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.
(5) I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
(6) Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.
(7) In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.
(8) La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali. 15)