(1) Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.
(2) Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.
(3) Impregiudicato quanto disposto nell'articolo 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.
(4) L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.
(5) Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
(6) Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.
(7) L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.