Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
(1) Per favorire la funzionalità e la partecipazione della popolazione nella gestione dei servizi sociali gli enti gestori di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, istituiscono in ogni distretto un comitato di distretto con compiti consultivi, di coordinamento e decisionali concernenti la gestione dei servizi nel distretto. La composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dall'ente gestore con regolamento interno. La composizione tiene conto della necessità di rappresentare gli interessi connessi all'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, educativi, formativi, scolastici e lavorativi.
Reca modifiche alla L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
(1) Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati e dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(1) Il pagamento delle prestazioni di assistenza economica erogate dagli enti gestori dei servizi sociali avviene mediante funzionario delegato sulla base di specifico regolamento interno dell'ente gestore.
(1) L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.