(1) Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a 2.500.000 euro deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici. 2)
(2) Sui progetti di opere da eseguire da parte di privati per un importo complessivo superiore a 500.000 euro, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici nei casi previsti dalle corrispondenti norme di finanziamento. 2)
(3) 3)
(4) Il parere tecnico, amministrativo ed economico sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle legge provinciali in materia di ordinaria valutazione dell'impatto ambientale 4)
(5) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato da parte di altri organi provinciali, essi si intendono favorevolmente emessi, qualora i loro rappresentanti in seno al comitato stesso non abbiano espresso il loro motivato dissenso.
(6) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale, l'esame o l'approvazione a particolari fini di un determinato organo consultivo o di un ufficio della Provincia, l'esame e l'approvazione si intendono concessi ove il rappresentante dell'organo o dell'ufficio abbia partecipato all'adunanza del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.
(7) Per i progetti delle opere assoggettate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale il parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici si limita a considerare gli aspetti della statica, quelli amministrativi ed economici.
(8) Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato, e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.
(9) Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.
(10) Non occorre un nuovo parere per i progetti già approvati i cui preventivi vengono aggiornati ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
(11) I progetti esecutivi da sottoporre all'esame del competente organo consultivo per il parere tecnicoamministrativo ed economico devono essere già corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, fermo restando quanto disposto ai commi 4, 5 e 6.
(12) L'amministrazione provinciale può sottoporre all'esame del comitato tecnico provinciale studi, problemi e quesiti, connessi con la progettazione, esecuzione e contabilizzazione di lavori pubblici.