(1) Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
(2) Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
(3) L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.
(4) L'articolo 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.
(5) Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.
(6) La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.
(7) L'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è abrogato.
(8) I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
(9) Le spese sostenute dalla regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.