Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1 settembre 1992, n. 36.
Omissis.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla società "Airport Bolzano-Bozen S.p.A." mediante la sottoscrizione di azioni per un importo di spesa non superiore a lire 200 milioni, da iscrivere nel capitolo 12250 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992. 3)
Con l'art. 8, comma 1, della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, la Giunta provinciale è stata autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società "ABD Airport Bolzano Dolomiti Spa" per il reintegro del capitale sociale, a seguito della diminuzione per perdita, fino ad una spesa massima di 67.300 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250).
Integra l'art. 7 della L.P. 13 luglio 1971, n. 9.
Sostituisce l'art. 15 della L.P. 8 settembre 1981, n. 25.
Sostituisce il comma 3 dell'articolo unico della L.P. 17 agosto 1984, n. 8.
Modifica la L.P. 22 gennaio 1975, n. 14.
Modifica la L.P. 11 maggio 1988, n. 16.
Sostituisce l'art. 9 della L.P. 5 maggio 1987, n. 11.
(1) L'articolo 2 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è abrogato.
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.