(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, viene aggiunto il seguente comma 1/ter.
„1/ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis.”
(2) Alla fine del comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 11.”
(1) Il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
“2. Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio fino all'avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi.”
(1) La lettera k) del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita:
“k) non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, riscontrati ai sensi dell'articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 47.”
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.