L’ammontare dei contributi alle imprese elettriche distributrici per gli interventi di cui alla legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9, viene stabilito con le seguenti percentuali:
80% per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica;
50% nel caso siano colpite da calamità naturali;
30% per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
30% per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione.
I contributi integrativi sulle maggiori spese documentate vengono concessi con le stesse percentuali (articolo 9, comma 7, L.P. 30.08.1972, n. 18).
Per nuovi allacciamenti fino a 6 kW e fino ad una distanza di 1,2 km da una cabina di trasformazione esistente o da una centrale elettrica, l’utente deve versare all’impresa distributrice l’importo fisso di Euro 1.638,00 o importi maggiori o minori successivamente deliberati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Per ulteriori distanze fino a 1,2 km l’importo verrà aumentato ogni volta di Euro 1.638,00 o degli importi successivamente deliberati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
L’importo a carico dell’utente per linee con una nuova potenza di allacciamento maggiore di 6 kW viene calcolato in base ai provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
Non sono ammesse a contributo linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare energia elettrica prodotta nei propri impianti.