(1) La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici.
(2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
(3) Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati.
(4) Il Comitato definisce inoltre i criteri metodologici per l'organizzazione e la compilazione del repertorio toponomastico provinciale ed elabora, in armonia con gli indirizzi in materia seguiti dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modifiche, e dagli organismi internazionali cui gli stessi aderiscono, le linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali, attinenti allo statuto legale dei nomi geografici nelle lingue parlate e all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative ai nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi geografici, substrati linguistici riconoscibili nei nomi dei luoghi esistenti, ripartizione geografica delle lingue, particolarità dei dialetti, relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di base, criteri di rilevazione e di accertamento, glossario delle parole necessarie per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unità amministrative; il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione rilevante ai fini dell'attuazione della presente legge e provvede alla redazione del repertorio dei toponimi.
(5) Le determinazioni del Comitato cartografico provinciale sono pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed osservate, per quanto di competenza, dalle amministrazioni comunali nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, e per le altre denominazioni di unità organizzative o spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale, salve le direttive di cui all'articolo 4.