(1) La presente legge disciplina l’accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.
(2) Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.
(1) L’accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.
(1) Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all’espianto – ove presente – dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.
(1) Il personale addetto all’attività funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.
(1) La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonché il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.
(2) Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.
(1) L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell’ultima residenza o iscrizione ad un’associazione riconosciuta avente tra le proprie finalità quella della cremazione.
(1) L’urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.
(2) In caso di interramento dell’urna è fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l’urna e il piano di campagna del campo.
(1) Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell’urna cineraria.
(2) L’affidamento di cui al comma 1 è autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresì l’apposito registro.
(3) L’affidatario dell’urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.
(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune.
(2) La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un’altra persona a tal fine autorizzata dall’avente diritto o dall’esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell’avente diritto ovvero in caso di iscrizione del defunto ad un’associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall’associazione stessa.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano e i comuni favoriscono e promuovono l’informazione alla cittadinanza sulle diverse pratiche funerarie, comprese la cremazione, l’affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati:
(1) Le ceneri derivanti da cremazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della volontà del defunto, espressa in qualsiasi modo.
(2) L’adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.