(1) La presente legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.
(2) È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.
(1) Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni [nonché le zone ove collocare le nuove farmacie]. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto: 2)
[(2) I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.] 3)
(3) La Giunta provinciale disciplina l’attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.
(1) Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l’uso della lingua ladina.
(2) Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:
(3) In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.
(4) Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell’esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.
(1) La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando:
(2) Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali.
(1) La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
(1) Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.
(2) La Giunta provinciale determina d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.
(3) Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Sanità, predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.
(4) I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.
(1) Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un’altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità.
(2) La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).
(1) Ai componenti delle commissioni in materia di assistenza farmaceutica spetta il compenso previsto dalla normativa provinciale solo quando essi partecipano alle stesse al di fuori dell’orario di servizio.
(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sanità incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
(2) Le ispezioni previste dalle vigenti disposizioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività.
(1) Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.
(2) La Giunta provinciale impartisce all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l’Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
(1) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa che contabilizza le ricette a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie convenzionate e che le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo.
(2) L’unità organizzativa:
(1) Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidii terapeutici nonché i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
(1) È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: 5)
(2) Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio [di specialità medicinali e] dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro. 6)
(3) Chi, all’atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
(1) Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.
(2) Tutte le funzioni connesse all’attività delle farmacie ed alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità.
(1) I dispensari farmaceutici istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all’articolo 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.
(2) La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina. 7)
(1) La legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, e successive modifiche, e la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, sono abrogate.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall’articolo 16.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.