(1) L'obiettivo, ai sensi dell'agenda del digitale dell'Unione Europea, è il collegamento completo e capillare di tutte le aree della provincia e di ogni comune e frazione alla rete in fibra ottica, per fornire a tutte le aziende industriali, artigianali, terziarie e commerciali nonché alle abitazioni private un collegamento alla rete a banda larga della velocità di almeno 30 megabit al secondo entro il 2015 e 100 megabit al secondo entro il 2020; tale obiettivo deve essere ottenuto con la realizzazione congiunta di un piano fra comuni e amministrazione provinciale.
(1) Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale d'intesa col Consiglio dei comuni approva, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'elaborazione dei piani da parte dei singoli comuni.
(2) Entro sei mesi dall'approvazione delle linee guida ai sensi del comma 1 ogni singolo comune elabora, in osservanza delle linee guida, un piano per realizzare la copertura del territorio comunale con cavi di fibra ottica, tubazioni di servizio o collegamenti radio. Detto piano stabilisce i tempi di realizzazione e una stima dei costi. Detto piano comprende inoltre l'infrastruttura per allacciamenti a banda larga già esistente sul territorio comunale al momento dell'elaborazione del piano stesso.
(3) Dopo l'approvazione da parte dei relativi consigli comunali, i piani dei singoli comuni sono trasmessi alla Giunta provinciale che in base a essi elabora entro i tre mesi seguenti, d'intesa col Consiglio dei comuni, un piano generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Fino all’entrata in vigore del piano generale le iniziative per l’estensione della rete a banda larga a tutt’oggi pianificate, approvate oppure già in fase di esecuzione, verranno proseguite.
(4) Il piano generale approvato dalla Giunta provinciale ha una validità di 10 anni.
(1) Le misure tecniche di costruzione previste dal piano generale di cui all'articolo 2 riguardanti zone esistenti e da realizzarsi per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, sono attuate in collaborazione e d'intesa fra la Provincia autonoma di Bolzano e il rispettivo comune.
(2) Le misure tecniche di costruzione ai sensi del comma 1 riguardanti zone d'insediamenti produttivi o zone residenziali o di recupero, individuate dopo l'approvazione del piano generale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera i), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(3) Le singole misure possono essere realizzate direttamente dal rispettivo comune, dalla Provincia autonoma di Bolzano o con incarico a terzi.
(4) Oltre alle misure tecniche di costruzione si possono trovare forme di collaborazione con aziende e stipulare con esse contratti per facilitare il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
(1) Per il finanziamento e la realizzazione delle misure di cui all'articolo 3 i rispettivi comuni ricevono dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Consiglio dei comuni, un contributo per i costi d'investimento. Tipo e importo del contributo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) I comuni, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono attingere anche al fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalle misure della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 21200 a carico dell’esercizio 2012.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.