1. Ai fini dell’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri fondamentali:
a. residenza in provincia di Bolzano ed iscrizione al Servizio sanitario provinciale. Tali requisiti devono sussistere sia all’atto dell’emissione della relativa fattura o nota onoraria, sia all’atto della presentazione della domanda di rimborso e della relativa documentazione presso il Comprensorio sanitario di competenza per scelta medica dell’assistito. Per le persone residenti in provincia di Bolzano, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (case di riposo, comunità terapeutiche, carceri, ecc.), situate al di fuori della provincia di Bolzano, si prescinde dall’obbligo d’iscrizione al Servizio sanitario provinciale.
b. Trattandosi di branca specialistica, per la quale ai sensi del vigente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta è previsto l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche senza richiesta del medico curante (branche specialistiche ad accesso diretto), si prescinde dall’obbligo del possesso della prescrizione medica.
2. Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della/delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali. Tale traduzione può essere effettuata dall’interessato stesso mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, da un traduttore qualificato o da uno studio di traduzioni professionale.