5.1. Per quanto concerne il coordinamento dell’amministrazione di tutte le riserve di diritto, sono ammesse a contributo le spese correnti inerenti:
a) l’affitto di uffici ed aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche, comprese le spese elettriche, di riscaldamento, d’asporto dei rifiuti e di assicurazione dell’edificio nonchè le tariffe per il servizio di fornitura d’acqua potabile e quello di fognatura e depurazione,
b) la retribuzione degli agenti venatori in servizio a titolo principale presso l’Associazione dei cacciatori,
c) la retribuzione del personale amministrativo in servizio presso l’Associazione dei cacciatori,
d) il coordinamento dell’amministrazione delle riserve di caccia di diritto comprese quelle inerenti l’edizione di un periodico per gli associati,
e) il pagamento dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio a favore dei membri delle commissioni previste dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dal relativo regolamento oppure dalle direttive emanate ai sensi dell’articolo 24 dell’appena menzionata legge provinciale n. 14/1987,
f) l’organizzazione delle annuali mostre dei trofei, dell’annuale assemblea dei rettori nonché della periodica festa provinciale a San Hubertus,
g) la formazione e l’aggiornamento degli agenti venatori concordati con l’ufficio provinciale competente in materia di caccia e dei suonatori di corni da caccia,
h) la collaborazione nell’esecuzione dei censimenti della fauna selvatica e nell’attuazione delle misure di tutela della stessa disposte dalla Amministrazione provinciale,
i) l’integrazione del fondo di garanzia ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis della legge provinciale venatoria 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, nonché
j) l’allestimento di stand di informazione in occasione di fiere, mostre e manifestazioni in genere.
5.2. Per quanto concerne gli investimenti sono ammessi a contributo le spese inerenti:
a) la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di uffici ed aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche,
b) la costruzione, o l’acquisto di impianti di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché l’attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse,
c) l’acquisto di corni da caccia e relativi accessori.
5.3. I contributi di cui al punto 5.2, lettere b) e c), possono essere concessi anche alle strutture periferiche a livello distrettuale di riserva.