(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.
(2) Ai sensi dell'articolo 80, comma 1/bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere riscosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti. 5)