(1) Il comma 3 dell'articolo 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.”
(1) Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.”
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.