1. Nelle zone turistiche sviluppate, nelle zone turistiche fortemente sviluppate e nelle zone economicamente depresse di cui all’allegato B l’indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell’articolo 2, secondo le seguenti modalità:
a) nelle zone economicamente depresse e nelle zone turistiche sviluppate:
1) in caso di esercizi ricettivi con meno di 40 posti letto, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;
2) in caso di esercizi ricettivi con un numero di posti letto da 40 a 50 al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;
3) in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento, con un limite massimo di 140 posti letto;
b) in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto esistenti può essere sommata la cifra 5, con un limite massimo di 140 posti letto.