(1) Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all’art. 18 comma 3 del contratto collettivo per l’area del personale medico e medico-veterinario del 17 febbraio 2009 e all’articolo 13 comma 3, del contratto collettivo di comparto del 22.10.2009, così come modificato dall’articolo 1 del contratto collettivo di comparto del 26 aprile 2016 area dirigenza sanitaria, sono determinati dal 1° gennaio 2018 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
- superiore a quindici anni: 13.428,00 Euro
- tra cinque e quindici anni: 9.853,00 Euro
- sino a cinque anni: 2.441,00 Euro
(2) Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetta agli incrementi contrattuali generali e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie. 5)