(1) Il personale è tenuto ad effettuare il servizio di guardia secondo le linee di indirizzo stabilite a livello aziendale dopo aver sentito le OOSS.
(2) Il servizio di guardia viene effettuato di norma nelle ore notturne, nei fine settimana se non altrimenti organizzati, e nei giorni festivi per garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali mediante:
- la guardia di unità operativa;
- la guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee, dipartimentali o interdipartimentali.
L’organizzazione della continuità assistenziale attraverso servizi di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee è, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, oggetto di un apposito regolamento adottato dalla direzione generale aziendale.
(3) Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti sanitari escluso il Direttore di struttura complessa, ed è distribuito equamente tra i componenti dell'equipe.
Il Servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro e non deve superare di norma le 12 ore consecutive.
(4) Previa richiesta, il dipendente può:
- qualora abbia raggiunto un’età superiore ai 55 anni, essere esonerato dal servizio di guardia notturna;
- qualora abbia raggiunto un’età superiore ai 60 anni, essere esonerato da tutti i servizi di guardia.
(5) Le autorizzazioni di cui al comma 4 sono rilasciate dal direttore della struttura interessata in presenza delle sottostanti condizioni:
- le esigenze organizzative del servizio lo permettano e venga garantita, tra il personale non avente i requisiti, un’equa distribuzione dei servizi di guardia notturna e festiva che non determini una eccessiva sproporzione tra turni ordinari e turni di guardia.
- Indicativamente, ma in forma non vincolante, viene identificato nel 30 per cento dell’orario di lavoro del singolo, il tempo lavorativo da dedicare all’attività di guardia, da calcolarsi mediamente nell’arco dell’anno.
Qualora l’autorizzazione non possa essere rilasciata, il diniego motivato avviene in forma scritta per permettere al richiedente di presentare una eventuale istanza di disamina al coordinatore sanitario del rispettivo comprensorio.
(6) Per ogni servizio di 12 ore di guardia di unità operativa e di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o interdipartimentali), distinte tra notturna (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e diurna (dalle ore 8:00 alle 20:00), viene corrisposta un’indennità di servizio lorda di 130,00 euro. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione. 1)
(7) Previo accordo sindacale, che tenga conto dei diversi carichi di lavoro, dello svolgimento del servizio effettuato fuori dall’abituale unità operativa, ovvero, per le diversità degli interventi svolti, a livello aziendale vengono definiti gli importi superiori ai minimi previsti nel presente articolo.
(8) Nei predetti importi non sono incluse le indennità previste per servizio festivo e notturno.
(9) A partire dal mese di gennaio 2018 e fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al successivo comma 10, al personale avente svolto almeno due servizi di guardia mensili, spetta un compenso forfettario mensile di € 160,00.
(10) Le disposizioni del presente articolo con i relativi importi minimi da corrispondere si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.