(1) Qualora, per salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni e garantire la continuità dei servizi, in base alla disciplina della Giunta provinciale si renda necessaria l’assunzione di personale in deroga al requisito dell’attestato della conoscenza della seconda lingua, l’indennità integrativa speciale annua lorda è determinata come segue:
I contratti individuali già stipulati all’entrata in vigore del presente accordo rimangono, per la durata della loro valenza, esclusi dalla presente disciplina.
1. Alla presentazione di ogni nuovo attestato, fino a quello collegato al titolo di studio richiesto per la funzione da svolgere, al dipendente spetta l’indennità integrativa speciale nella misura corrispondente.