1. Gli esercizi ricettivi e gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici, possono raggiungere le superfici lorde indicate agli articoli 5 e 8 mediante realizzazione di nuovo volume fuori terra o interrato, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano comunale per il territorio e il paesaggio e ad esaurimento della densità edilizia. Le altre norme edilizie contenute negli strumenti di pianificazione vigenti restano comunque in vigore.
2. L’ampliamento degli esercizi ricettivi può avvenire, previa valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, anche attraverso la costruzione di edifici accessori, nell’area di pertinenza adiacente rappresentata graficamente nelle planimetrie e anche in deroga alla zonizzazione. Nell’area adiacente possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio come superficie di riposo, parcheggi non impermeabili, campi giochi, campi sportivi e piscine. L’area adiacente viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente alla data del 1° ottobre 1997. Per motivi di sicurezza stradale, in caso di strade pubbliche, può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.