1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare ai valori massimi di superficie lorda di cui all’articolo 5, se, a causa della struttura dell’edificio esistente, per motivi di tutela non è possibile attuare i lavori di ristrutturazione edilizia necessari per il miglioramento qualitativo dell’esercizio, e osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.