1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina sugli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2018, possono essere ampliati per ragioni di miglioramento qualitativo. Il numero dei posti a sedere esistenti si ottiene dividendo la superficie utile dell’esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.
2. Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della Disciplina degli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2018, possono essere ampliati, al fine di migliorare la qualità dell’esercizio, nella misura del 50 per cento della superficie lorda.
3. Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza di disposizioni speciali vigenti prima della entrata in vigore del presente regolamento, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.
4. Nelle superfici lorde calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l’alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell’alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde.
5. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2018 possono realizzare, nell’ambito della superficie lorda massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, un numero di letti per i collaboratori pari a un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.