(1) Le fasce orarie per le quali spetta l’indennità sono determinate come segue:
- giorno intero dalle ore 0 alle ore 24
- mezza festività – mattina dalle ore 0 alle ore 12
- mezza festività – pomeriggio dalle ore 12 alle ore 24.
(2) Per ogni ora di lavoro festivo (domeniche/festività) spetta un'indennità di euro 3,50.
(3) Per la presenza in servizio, indipendentemente dalla durata, spetta comunque un'indennità di quota unica pari a euro 7,00.
(4) L’indennità per lavoro festivo viene corrisposta per il seguente tipo di lavoro attivo:
- servizio ordinario
- servizi di guardia
- chiamate in reperibilità
- lavoro straordinario.
(5) Gli importi come sopra definiti, qualora spettanti, sono corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.