(1) Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali, o senza il titolo abilitativo prescritto, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti di pianificazione, il numero, l'ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
(2) Nel caso in cui l’autorità preposta alla vigilanza accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza il titolo abilitativo prescritto, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificare ai soggetti proprietari delle aree e agli altri soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 87. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere annotato nel libro fondiario.
(3) Trascorsi 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza, ove non intervenga la revoca del provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune.
(4) 197)