(1) Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei soggetti responsabili dell’abuso, entro un termine congruo non superiore a 120 giorni, fissato dall’autorità preposta alla vigilanza.
(2) Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'articolo 80, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 181)