(1) Chi modifica la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo prescritto dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione è soggetto alle seguenti sanzioni:
- nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in rapporto alla superficie utile interessata dall’abuso;
- nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:
- 50,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda di piano per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta a 20,00 euro a metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario/della proprietaria;
- 100,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda di piano per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;
- 50,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda di piano per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.
(2) Contestualmente all’applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), l’autorità preposta alla vigilanza dispone sempre il pagamento del contributo di intervento di cui all'Art. 78, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di dotazioni territoriali e funzionali e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti responsabili dell’abuso nei termini stabiliti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone il ripristino dello stato dei luoghi.
(3) Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), l’autorità preposta alla vigilanza ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni; decorso inutilmente questo termine, l’autorità preposta alla vigilanza irroga una sanzione ulteriore pari al triplo della sanzione originaria e dichiara l’inagibilità dell’immobile; la segnalazione certificata per l’agibilità può essere presentata solo in seguito alla cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile.
(4) Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso sia effettuato con gli altri interventi abusivi definiti dal presente titolo, le sanzioni di cui al presente articolo si cumulano con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.
(5) Ai fini del pagamento del contributo di intervento previsto al comma 2, i mutamenti di destinazione d’uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.