(1) Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del permesso di costruire, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e paesaggistici e dei regolamenti edilizi, entro un termine congruo non superiore a 120 giorni, fissato dall’autorità preposta alla vigilanza.