(1) Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo abilitativo e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al direttore/alla direttrice dei lavori e al costruttore/alla costruttrice, della conformità delle opere alle modalità esecutive o alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, a quello delle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 180)
(2) Il direttore/La direttrice dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera soggette a SCIA, fornendo altresì al Comune contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore/la direttrice dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al Comune. In caso contrario, il Comune segnala al consiglio dell’ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso/incorsa il direttore/la direttrice dei lavori. Le determinazioni assunte dall’ordine o collegio professionale sono comunicate al Comune.