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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strade forestali e interpoderali con manto stradale non sigillato; 233)

B 2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge sulla tutela della natura ( LP 6/2010);

B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi; 234)

B 4) la costruzione di ferrovie;

B 5) la realizzazione e ampliamento di aeroporti;

B 6) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

B 7) nuove derivazioni d’acqua o modifiche di derivazioni d’acqua esistenti con aumento della quantità di derivazione d’acqua superiori a 5 l/sec;

B 8) la realizzazione di impianti per la produzione di energia ai sensi del regolamento di cui all’articolo 29, comma 3;

B 9) serbatoi d’acqua fuori terra e bacini di accumulo oltre ad una capacità di 500 m³;

B 10) opere idrauliche di seconda e terza categoria come da T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche;

B 11) miniere, cave e torbiere e l’estrazione di materiali inerti che esula dalle modalità di cui all’allegato A, comma 19, lettera m);

B 12) tutti i depositi di materiali di scavo in zona di verde alpino, prato e pascolo alberato e nel verde agricolo se superiori a 10.000 m³;

B 13)

a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino previsti nell’allegato A 19, lettera h);

b) miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria;

c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;

d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva ed arborea di campagna; in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo;

B 14) impianti di risalita, piste da sci e impianti di innevamento tecnico per aree superiori a 2 ha;

B 15) impianti e tracciati per attività sportive o tempo libero nel verde alpino, prato e pascolo alberato e nel bosco; piste da fondo e piste ciclabili sovra comunali purché gli stessi non siano previsti nel piano comunale;

B 16) opere d’arte e monumenti fissi installati;

B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio. 235)

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.
233)
Il punto B 1) dell'allegato B è stato prima sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente dall'art. 31, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, ed infine dall'art. 33, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
234)
Il punto B 3) dell'allegato B è stato così sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
235)
Il punto B17) dell'allegato B è stato aggiunto dall'art. 38, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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