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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 86 (Vigilanza sull’attività di trasformazione del territorio)

(1) Il Comune esercita la vigilanza sull’attività di trasformazione del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici e alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Il Comune dà inoltre riscontro motivato alle segnalazioni dei cittadini pervenute in forma scritta.

(2) Ferma restando la competenza generale del Comune di cui al comma 1, spetta alla Provincia:

  1. la vigilanza sulle attività di modifica dei beni paesaggistici;
  2. l’adozione, nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile, dei provvedimenti cautelari che, secondo le circostanze, sono più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio;
  3. il potere sostitutivo, in caso di inerzia o ritardo dell’Amministrazione comunale nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente titolo.

(3) L’autorità preposta alla vigilanza di cui ai commi 1 e 2 ordina l’immediata sospensione dei lavori, qualora accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o a vincoli preordinati all’esproprio da leggi statali o provinciali o da altre norme urbanistiche o paesaggistiche vigenti, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità delle opere eseguite dalle norme urbanistiche o paesaggistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici, oppure di inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità applicabili. Tale provvedimento costituisce anche atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e ha effetto fino all’adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi; tale provvedimento è da adottare e notificare decorsi 15 giorni e non oltre 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori l’interessato/l’interessata ha facoltà di presentare, per una sola volta, memorie e documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

(4) Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, o si tratti di beni soggetti a tutela storico-artistica, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

(5) Ai fini delle disposizioni sanzionatorie del presente titolo, gli interventi di cui all’allegato E, n. 1 sono equiparati a quelli per cui sussiste l’obbligo di permesso di costruire. Ai suddetti interventi non si applicano le disposizioni del presente titolo relative alla SCIA, se più favorevoli.

(6) Tutti i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e di archiviazione adottati dall’autorità preposta alla vigilanza ai sensi del presente titolo sono trasmessi all’autorità giudiziaria e pubblicati sul sito istituzionale del Comune competente.

(7) Gli importi dovuti dai privati in base al presente titolo sono riscossi secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(8) 179)

179)
L'art. 86, comma 8, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera d), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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