(1) Il mancato versamento del contributo di intervento di cui all’Art. 78, nei termini stabiliti dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale, comporta:
(2) Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non si cumulano.
(3) Nel caso di pagamento rateizzato, le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
(4) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del credito complessivo nei modi di legge.