(1) In caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso anche per gli interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un aumento delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati, purché tali interventi non interessino aree tutelate per legge di cui all’articolo 12 o aree di cui all’articolo 13, soggette a particolari misure di tutela imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 47 o di modifiche allo stesso.
(2) L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è comunque ammesso:
(3) L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 si pronuncia sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 180 giorni. Si applicano comunque le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 99. 199)