(1) Salvo quanto disposto dall’articolo 86, comma 5, gli interventi edilizi di cui all’allegato E, realizzati in assenza della SCIA o in difformità da essa, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei soggetti responsabili dell’abuso, entro un termine congruo non superiore a 120 giorni, fissato dall’autorità preposta alla vigilanza.
(2) Quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell’abuso.
(3) Se le opere realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi provinciali o in base a previsioni di strumenti urbanistici o paesaggistici o di piani di settore, l’autorità preposta alla vigilanza ordina il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei soggetti responsabili dell’abuso ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro in relazione all’entità delle opere e in ragione della gravità dell’abuso; è fatta salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla CILA, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Qualora la comunicazione non sia effettuata spontaneamente, l’interessato/interessata deve rimborsare all’autorità preposta alla vigilanza le spese per l’accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
(5) L’articolo viene applicato anche a edifici non terminati per i quali la SCIA di cui all’articolo 75 è scaduta, a meno che non sia stata presentata un’ulteriore SCIA entro il termine di cui all’articolo 75, comma 5. Lo stesso effetto si applica al caso in cui la prosecuzione dei lavori per i quali è stata presentata la SCIA sia stata vietata ai sensi dell’articolo 77, comma 5.