(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4/bis. Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “l’Assessore provinciale alle Finanze” sono sostituite dalle parole: “la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui,” e le parole: “, entro un limite massimo fissato nella stessa legge” sono soppresse.