(1) In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia autorizza l’utilizzo, anche mediante trasformazione d’uso, con o senza interventi edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica.
(2) Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione d’uso senza interventi edilizi, l’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio.
(3) Nel caso in cui si rendano necessari interventi edilizi, accompagnati o meno da trasformazione d’uso, l’autorizzazione di cui al comma 1 accerta altresì l’intervenuta approvazione del progetto e sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. L’approvazione del progetto prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta e accerta la conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.
(4) Dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è informato il comune interessato. La struttura organizzativa promotrice dell’autorizzazione inoltra al comune i documenti progettuali degli eventuali interventi edilizi, i contratti di messa a disposizione, locazione o affitto e, nel caso di cui al comma 7, anche l’attestazione di avvenuto accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.”
(5) L’autorizzazione di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche edifici o prefabbricati pubblici o privati messi a disposizione o locati, per una durata massima di quattro anni, alla Provincia autonoma di Bolzano per gli scopi di cui al comma 1, ed è eventualmente rinnovabile. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto costituisce il titolo per la trasformazione d’uso e per gli interventi edilizi eventualmente necessari disposti con l’autorizzazione di cui al comma 1. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto regola il contenuto dell’obbligo di ripristino a carico della Provincia autonoma di Bolzano in caso di interventi edilizi. Alla scadenza del contratto si considera automaticamente ripristinata la destinazione d’uso originaria.
(6) L’utilizzo di immobili o di prefabbricati pubblici o privati già messi a disposizione, mediante trasformazione d’uso, per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, è autorizzato dal Presidente della Provincia, anche indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica, con efficacia retroattiva.
(7) Qualora la messa a disposizione di cui al comma 6 sia stata accompagnata da interventi edilizi, l’autorizzazione retroattiva può essere emessa solo previo accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.
(8) Gli organi competenti per l’accertamento di conformità di cui al comma 7 sono gli stessi competenti per l’approvazione del progetto di cui al comma 3.
(9) Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai Sindaci per l’utilizzo di edifici ed aree nell’ambito dei progetti previsti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).