(1) Il comma 1/bis dell’articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis Nei limiti della disponibilità delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito socio sanitario per le esigenze di persone che devono assistere pazienti per l’intera degenza ospedaliera, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del ciclo di cura. I criteri per l’assegnazione di detti miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”
(2) Dopo il comma 1/ter dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/quater Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”
(3) Nel comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle parole: “, 2017 e 2018”.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede con la legge di stabilità.