(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le disposizioni organizzative contenute nella presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “numeri 1) e 2)” sono sostitute dalle parole: “numeri 2) e 3)”.
(5) Nei commi 3 e 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “dieci” è sostituita dalla parola: “cinque”.
(6) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: “responsabile” sono inserite le parole: “unico/unica”.
(7) Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.”
(8) Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.”
(9) Alla fine del comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: “Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta.”