(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Riforma gestionale del settore dell’energia elettrica in Alto Adige”.
(2) Il comma 1/ter dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/ter A completamento della riforma di cui al comma 1/bis ed entro il 31 dicembre 2018 le azioni o le quote – anche indirettamente detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano – di società che sono titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti per la produzione di energia idroelettrica sono cedute ad altri soci, che sono enti locali diversi da quelli di cui al comma 1/bis, oppure società interamente partecipate da enti locali. La cessione avviene al prezzo delle spese complessive di investimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di cui al comma 1/bis, aderiscono alle predette iniziative, convenendo con la Provincia autonoma di Bolzano l’indennizzo nei limiti della propria quota di partecipazione.”