(1) Nella lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, fatto salvo quanto disposto al comma 4, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2018 gli incarichi del personale a tempo determinato possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, qualora ciò fosse necessario per garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali”.
(2) L’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44/bis (Determinazione della dotazione organica complessiva della Provincia)
1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° gennaio 2018 nella misura di 18.534 posti e al 1° settembre 2018 nella misura di 18.579 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.
2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità di cui all’articolo 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all’articolo 8, comma 6, da determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno.
3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 40 nuovi posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”, nonché 5 posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.
4. La riduzione di posti in organico di cui all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all’articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.045.000,00 euro per il 2018 ed in 2.695.000,00 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede con la legge di stabilità.”